Consiglio municipale

Prevenzione dei conflitti d'interesse

Ai sensi della Legge sulla prevenzione del conflitto d'interessi (“Gazzetta ufficiale” n 143/21) sono prescritti gli obblighi dei membri degli organi di rappresentanza delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) al fine di prevenire i conflitti di interesse:

Articolo 4

  1. Gli organi di rappresentanza dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) sono tenuti ad adottare un codice di condotta relativo ai membri degli organi di rappresentanza che contiene le disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse, sulle modalità di controllo dell'applicazione, nonché l'organo che decide in secondo grado sulle decisioni dell'organo di rappresentanza in merito alle violazioni del codice di sua competenza.
  2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è vigilato dall'organo dell'amministrazione statale preposto al coordinamento delle misure di prevenzione della corruzione.
  3. Il membro dell'organo di rappresentanza è tenuto ad informare per iscritto il presidente dell'organo di rappresentanza entro 15 giorni dall'assunzione della carica o dall'acquisizione di una quota, se possiede una quota pari o superiore al 5% di proprietà dell'entità commerciale.
  4. L'elenco delle azioni di cui al comma 3 del presente articolo è pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito internet dell’unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).
  5. Il membro dell'organo di rappresentanza è tenuto ad informare per iscritto l'organo di rappresentanza entro 15 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro delle entità commerciali di sua proprietà e di proprietà dei membri della sua famiglia con l'unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) in cui copre l’incarico di membro dell’organo di rappresentanza e con le entità commerciali e altre persone giuridiche cui tale unità e fondatore o membro.