Statuto

I. DISPOSIZIONI GENERALI

In conformità agli articoli 8 e 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Narodne novine n. 33/01, 60/01 - interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta del 14 luglio 2009, emana lo



STATUTO
DELLA CITTÀ DI
PULA -POLA



I. DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1



Il presente Statuto definisce dettagliatamente il campo di attività autogovernato della Città di Pula - Pola (di seguito: Città di Pola), le sue caratteristiche, i riconoscimenti pubblici, la collaborazione con le altre unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), le forme di partecipazione diretta dei cittadini nella deliberazione, in particolare nell'effettuazione del referendum per le questioni rigurdanti la sfera autogovernata, l'organizzazione, le autorizzazioni e le modalità di lavoro degli organismi della Città di Pola, lo svolgimento delle attività , l'autogoverno delle minoranze, l'organizzazione e l'attività dei servizi pubblici, i beni e il finanziamento, i procedimenti di emanazione e il provvedimento di esecuzione degli atti, la pubblicità del lavoro, la tutela delle particolarità autoctone, etniche e culturali, e altre questioni importanti per la realzzazione dei diritti e obblighi della Città di Pola.



Articolo 2



La Città di Pola è un unità di autogoverno locale avente lo status di città grande in conformità ai criteri stabiliti dalle prescrizioni legali vigenti. Il sobborgo di Stignano fa parte della Città di Pola che assieme all'abitato della città forma un'entità economica e sociale e sono collegati da movimenti migratori giornalieri della popolazione e dalle loro necessità quotidiane.
La denominazione e il territorio della Città di Pola sono stabiliti da una legge speciale.
I confini della Città di Pola si possono modificare nel modo e conformemente al procedimento prescritto dalla legge speciale.



Articolo 3



La Città di Pola è una persona giuridica.
La sede della Città di Pola è a Pola, Forum 1.
Gli organi e gli organismi amministrativi della Città di Pola hanno i timbri bilingue come pure le insegne, e l'intestazione degli atti sono in lingua croata e in lingua italiana.
La descrizione del timbro di cui al comma 3 del presente articolo, la modalità di uso e di custodia vengono definiti dalla decisione speciale emanata dal Consiglio municipale.



Articolo 4



Nel territorio della Città di Pola vengono costituiti i comitati locali quale forma di autogoverno locale.