Statuto

V. CAMPO DI ATTIVITÀ AUTOGOVERNATO

Articolo 17

La Città di Pola è indipendente nella deliberazione per le attività nel campo di attività autogovernato in armonia con la Costituzione della Repubblica di Croazia e la legge, e si sottopone soltanto al controllo della legalità di lavoro e degli atti degli organismi della Città di Pola.

Articolo 18

La Città di Pola nel proprio campo di attività svolge i lavori di importanza locale che direttamente realizzano i diritti dei cittadini, e che non sono stati assegnati tramite la costituzione o la legge agli organismi statali, in particolare le attività che si riferiscono a:

- la sistemazione degli abitati e l'abitazione,
- pianificazione territoriale e urbanistica,
- affari comunali,
- tutela dei bambini,
- tutela sociale,
- tutela sanitaria primaria,
- educazione e istruzione,
- cultura, cultura tecnica e sport,
- tutela dei consumatori,
- tutela e migliormaneto dell'ambiente naturale,
- tutela antincendio e protezione civile,
- traffico nel proprio territorio,
- manutenzione delle strade pubbliche,
- rilascio dei permessi di edificazione e di ubicazione, di altri atti relativi all'edificazione,
e l'esecuzione di documenti dell'assetto territoriale,
- altre attività in conformità alle leggi particolari.

La Città di Pola svolge le attività nell'ambito dell'autogoverno in conformità alle leggi speciali che definiscono le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 19

La Città di Pola puಠorganizzare l'effettuazione delle singole attività di cui all'articolo 18 del presente Statuto assieme ad un'altra unità di autogoverno locale o assieme a pi๠unità di autogoverno locale, costituendo un comune organismo, un comune organismo amministrativo o servizio, una società commericale in comune oppure l'organizzazione in comune e l'effettuazione di singole attività in armonia con la legge speciale.
La decisione di esecuzione delle attività nel modo prescritto di cui al comma 1 del presente articolo viene emanata nel modo prescritto di cui al comma 1 del presente articolo dal Consiglio municipale, in conformità al quale viene stipulato l'accordo di organizzazione delle attività in comune, e con il quale si definiscono i rapporti reciproci nello svolgimento delle attività in comune.

Articolo 20

Il Consiglio municipale della Città di Pola, tramite la decisione speciale puಠtrasferire le singole attività nell'ambito autogovernato della Città , alla Regione istriana ossia all'autogoverno locale. Il Consiglio municipale della Città di Pola, puಠrichiedere dall'Assemblea della Regione istriana, oltre ai lavori di cui all'articolo 18 del presente Statuto, di assegnare alla Città di Pola l'esecuzione di determinati lavori nell'ambito dell'autogoverno della regione nel territorio della città , se si valuta che si puಠprovvedere ai redditi necessari per la loro effettuazione.

Articolo 21

La Città di Pola nell'ambito dei propri diritti e obblighi:

1. dispone, gestisce e usa i beni di proprietà della Città di Pola,
2. promuove lo sviluppo sociale e economico per valutare le particolarità locali e il rispetto delle possibilità naturali e ambientali.
3. si prende cura delle necessità e degli interessi dei cittadini nell'ambito dell'educazione prescolare e elementare, della tutela sanitaria primaria, della cultura, della cultura fisica e dello sport.
4. provvede alle condizioni per l'accertamento della politica di gestione dell'ambiente e il miglioramento e tutela dell'ambiente naturale,
5. svolge le attività in relazione all'incentivazione delle attività imprenditoriali e di uso del territorio di proprietà della Città di Pola,
6. provvede alle condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività comunali,
7. si prende cura della sistemazione degli abitati, della qualità di abitazione e delle strutture comunali,
8. organizza lo svolgimento delle attività comunali e di altre attività ,
9. costituisce i servizi pubblici e le istituzioni per la realizzazione degli interessi economici, pubblici, comunali, sociali e altri interessi e per le necessità dei cittadini,
10. stimola l'applicazione delle misure efficaci per la tutela dello standard di vita e di cura delle persone meno abbienti e svolge le attività di tutela sociale,
11. promuove la tutela del patrimonio naturale, storico, culturale e patrimonio architettonico,
12. gestisce la tutela del nucleo storico,
13. svolge le attività per il miglioramento dell'identità storica, artistica, culturale, linguistica, etnica e regionale della Città di Pola in particolare rispettando la toponomastica originale e il dialetto ciacavo,
14. stimola le attività delle associazioni cittadine,
15. provvede alle condizioni per la tutela antincendio e la protezione civile,
16. provvede alle condizioni per la tutela dei consumatori,
17. svolge la ripartizione e riscuote le tasse che appartengono alla Città di Pola,
18. emana e eseguisce il bilancio preventivo della Città di Pola,
19. svolge le attività della vigilanza urbana per mantenere l'ordine comunale e la sicurezza dei cittadini nel traffico e negli altri segmenti di sicurezza che la legge prevede,
20. provvede alle condizioni per la sistemazione dell'ambiente e l'assetto urbanistico, l'effettuazione dei documenti di assetto territoriale e il rilascio dei permessi di edificazione e ubicazione e di altri atti relativi all'edificazione
21. svolge e organizza altri lavori relativi agli interessi della comunità cittadina e allo sviluppo economico, sociale e pubblico.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dettagliatamente negli atti nell'ambito dell'attività degli organismi della Città di Pola in armonia con la Legge.