Statuto

VIII. ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 70

Per svolgere le attività nel campo di attività autogovernato della Città di Pola, stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, e per svolgere le attività dell'amministrazione statale trasferiti alla Città in conformità alla legge, vengono organizzati gli organismi di amministrazione della Città .
L'organizzazione e il campo di attività degli organismi di amministrazione vengono definiti dalla decisione speciale del Consiglio municipale. Gli organismi di amministrazione vengono organizzati come assessorati e servizi (di seguito: assessorati).
Gli assessorati vengono gestiti dagli assessori nominati dal sindaco in conformità al concorso pubblico.

Articolo 71

Gli assessorati della Città di Pola, per i campi di attività per i quali sono stati organizzati e nell'ambito dell'attività stabilito dalla decisione speciale, attuano direttamente le leggi e le altre prescrizioni, le decisioni e gli altri atti generali degli organismi della Città , gestiscono la situazione nelle sfere autogovernate per le quali sono stati fondati, risolvono la materia di natura amministrativa, svolgono il controllo, intraprendono le misure per le quali sono autorizzate dalla legge o da altre prescrizioni, preparano le decisioni e gli altri atti generali e singoli e svolgono altre attività .



Articolo 72

Gli organismi amministrativi sono indipendenti nell'ambito della propria attività , e per lo svolgimento legale e tempestivo delle attività nella propria sfera sono responsabili verso il sindaco.

Articolo 73

I fondi per l'attività degli organismi amministrativi si provvedono nel Bilancio preventivo della Città di Pola, nel bilancio preventivo statale e da altri redditi in armonia con la legge.
Per la parte delle attività nell'ambito della sfera autogovernata che l'amministrazione cittadina svolge per le altre unità dell'autogoverno locale, tramite un contratto speciale saranno stabiliti il tipo e il volume delle attività , l'indennizzo per la loro effettuazione e le altre condizioni necessarie per lo svolgimento aggiornato, di qualità e professionale dei lavori.



IX. REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI

Articolo 74

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nel territorio della Città di Pola, allo scopo di migliorare, tutelare e proteggere la posizione delle minoranze nazionali partecipano nella vita pubblica e gestiscono le attività locali tramite il consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali che vengono eletti nel modo e alle condizioni prescritte dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 75

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Pola hanno il diritto a:

- proporre agli organismi della Città di Pola le misure per lo sviluppo della posizione delle minoranze nazionali nella Città di Pola, includendo l'assegnazione delle proposte degli atti generali che definiscono le questioni importanti per la minoranza nazionale;
- proporre i candicati per gli incarichi negli organismi della Città di Pola;
- essere informati su tutte le questioni per le quali discuterà l'organismo di lavoro del Consiglio municipale, e che riguardano la posizione della minoranza nazionale.

Il modo, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti di cui al comma 1 saranno definiti tramite il regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Pola.

Articolo 76

La Città di Pola, in conformità alle possibilità del bilancio preventivo cittadino, provvede ai fondi per l'attività del consiglio delle minoranze nazionali e degli appartenenti alle minoranze nazionali, includendo i fondi per lo svolgimento delle attività amministrative, e si possono provvedere anche i fondi per lo svolgimento di determinate attività stabilite tramite il programma di lavoro.
I consigli delle minoranze nazionali sono le persone giuridiche non profit, che acquisiscono la porpia qualità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle minoranze nazionali.
I consigli delle minoranze nazionali emanano lo statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e il conto consuntivo che vengono pubblicati nel bollettino ufficiale della Città di Pola.

Articolo 77

Il sindaco è tenuto a richiedere il parere e le proposte sulle disposizioni che definiscono i diritti e le libertà delle minoranze nazionali dal consiglio delle minoranze nazionali, ossia dai rappresentanti delle minoranze nazionali costituite per il territorio della Città di Pola nella preparazione delle proposte degli atti generali.




Articolo 78

Nel territorio della Città di Pola, gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto a usare e a mettere in evidenza i simboli e le bandiere delle minoranze nazionali.
Oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e alla bandiera della Città di Pola la bandiera della minoranza nazionale puಠessere issata nei edifici direzionali in cui la minoranza nazionale ha la sede e in occasioni solenni importanti per la minoranza nazionale.

Articolo 79

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono usare a scopi d'ufficio anche altri simboli e segni distintivi della propria minoranza nazionale cioè:

- nei propri timbri e sigilli,
- nelle insegne installate sugli edifici direzionali in cui si trova la loro sede e negli uffici e aule
- nelle intestazioni degli atti d'ufficio che emanano.

Articolo 80

In occasioni solenni importanti per la minoranza nazionale si puಠeffettuare l'inno e/o il canto solenne della minoranza nazionale.
Previo l'esecuzione dell'inno e/o del canto solenne della minoranza nazionale, obbligatoriamente si canta anche l'inno della Repubblica di Croazia.

Articolo 81

La Città di Pola, in armonia con le possibilità , sostiene finanziariamente l'attività delle associazioni culturali e di altre associazioni fondate dagli appartenenti alle minoranze nazionali per tutelare l'identità nazionale e culturale.