Statuto
VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELLA DELIBERAZIONE
Articolo 22
I cittadini possono partecipare indirettamente nella deliberazione sulle attività locali tramite il referendum locale, i comizi dei cittadini, richiedendo pareri e offrendo proposte in armonia con la legge e il presente Statuto.
Articolo 23
Il sindaco convoca se necessario, tramite i comitati locali, i comizi con i cittadini, per dare ai cittadini la possibilità di presentare domande che indirettamente e quotidianamente influiscono sulla loro vita e sul lavoro.
1. Il referendum
Articolo 24
Il referendum si puಠindire, alle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Statuto, per deliberare in merito alla questione di importanza locale nel campo di attività autogovernato dal Consiglio municipale della Città di Pola come pure di altre questioni definite dalla legge.
Articolo 25
Il referendum, in conformità alle disposizioni della legge del presente Statuto, viene indetto dal Consiglio municipale della Città di Pola.
Il referendum puಠessere indetto per la Città di Pola, e si puಠindire anche per il territorio di un comitato locale o pi๠comitati locali quando si delibera sulle questioni importanti per questo territorio.
La proposta per l'emanazione della decisione di indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo puಠessere data da un terzo dei membri del Consiglio municipale, dal sindaco, dalla metà dei comitati locali nel territorio della Città di Pola e dal 20% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.
Articolo 26
Il Consiglio municipale è tenuto a considerare la proposta presentata per l'indizione del referendum, il pi๠tardi entro il termine di 30 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.
Articolo 27
La Decisione di indizione del referendum deve contenere la denominazione dell'organismo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto in base al quale si delibera durante il referendum, ossia l'indicazione della questione di cui gli elettori dovranno deliberare, la motivazione dell'atto o della questione per la quale viene indetto il referendum, la questione di referendum o le questioni, ossia una o pi๠proposte di cui decideranno gli elettori, e il giorno in cui il referendum avrà luogo.
La decisione di indizione del referendum viene pubblicata nel bollettino ufficiale della Città di Pola, nella stampa quotidiana locale, in altri mezzi di informazione pubblica e in qualche altro modo adatto.
Dal giorno in cui viene pubblicata la decisione di indizione del referendum al giorno in cui il referendum avrà luogo non devono passare meno di 20 e pi๠di 40 giorni.
Articolo 28
Il diritto alla votazione al referendum lo hanno i cittadini con residenza nel territorio della Città di Pola, ossia nel territorio per il quale viene indetto il referendum e che sono iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.
Articolo 29
La decisione emanata al referendum sulle questioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto è obbligatoria per il Consiglio municipale della Città di Pola.
Articolo 30
Il procedimento di esecuzione del referendum e della decisione emanata al referendum vengono sottoposti al controllo della legalità degli atti generali, effettuati dall'organismo centrale dell'amministrazione statale addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).
2. Conseguimento del parere
Articolo 31
Il Consiglio municipale puಠconseguire il parere dai raduni dei cittadini sulla proposta dell'atto generale o qualche altra questione nell'ambito della Città come pure di altre questioni definite dalla legge.
La proposta di conseguimento del parere di cui al comma 1 del presente articolo puಠessere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal sindaco.
Il Consiglio municipale è tenuto a osservare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dal giorno in cui la proposta viene ricevuta, e se la proposta non viene approvata, sulle ragioni del rigetto informerà il proponente.
Tramite la Decisione di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite le questioni per le quali sarà richiesta l'opinione dalla riunione dei cittadini e il termine entro il quale il parere deve essere trasmesso.
Articolo 32
La riunione dei cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale.
Per le dichiarazioni tempestive alle riunoni dei cittadini è necessaria la presenza di al minimo il 5% degli elettori escritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio è stata convocata la riunione dei cittadini. Le dichiarazioni dei cittadini alla riunione dei cittadini è pubblica, e le decisioni vengono emanate con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti.
Articolo 33
Oltre alla forma indicata di consultazione dei cittadini di cui all'articolo precedente, il Consiglio municipale e il sindaco possono in determinate condizioni richiedere il parere dei cittadini anche in un altro modo.
3. Proposta degli atti
Articolo 34
I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione nell'ambito del Consiglio municipale.
Il Consiglio municipale puಠdiscutere sulla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, se la proposta viene sostenuta dalla firma di al minimo del 10% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.
Il Consiglio municipale è tenuto a dare la risposta ai richiedenti, entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della proposta.
4. Istanze e ricorsi
Articolo 35
I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto a presentare le istanze e i ricorsi per l'attività degli organismi della Città di Pola come pure per l'attività degli organismi amministrativi, e per l'atteggiamento scorretto dei dipendenti in questi organismi quando si rivolgono per realizzare i propri diritti e interessi o per l'esecuzione dei propri obblighi da cittadino.
La persona a capo dell'organismo amministrativo della Città di Pola ossia l'assessore competente è tenuto a rispondere alle istanze e ai ricorsi presentati entro il termine di 30 giorni dal giorno della presentazione dell'istanza, ossia del ricorso.
La realizzazione dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo viene assicurata istituendo il libro dei ricorsi, collocando la cassetta per le istanze e i ricorsi, tramite comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organismi della Città , e in quanto per ciಠesistono i presupposti tecnici, tramite la comunicazione elettronica (e-mail, modulo di contatto al sito web, net meeting e chat).
I cittadini possono partecipare indirettamente nella deliberazione sulle attività locali tramite il referendum locale, i comizi dei cittadini, richiedendo pareri e offrendo proposte in armonia con la legge e il presente Statuto.
Articolo 23
Il sindaco convoca se necessario, tramite i comitati locali, i comizi con i cittadini, per dare ai cittadini la possibilità di presentare domande che indirettamente e quotidianamente influiscono sulla loro vita e sul lavoro.
1. Il referendum
Articolo 24
Il referendum si puಠindire, alle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Statuto, per deliberare in merito alla questione di importanza locale nel campo di attività autogovernato dal Consiglio municipale della Città di Pola come pure di altre questioni definite dalla legge.
Articolo 25
Il referendum, in conformità alle disposizioni della legge del presente Statuto, viene indetto dal Consiglio municipale della Città di Pola.
Il referendum puಠessere indetto per la Città di Pola, e si puಠindire anche per il territorio di un comitato locale o pi๠comitati locali quando si delibera sulle questioni importanti per questo territorio.
La proposta per l'emanazione della decisione di indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo puಠessere data da un terzo dei membri del Consiglio municipale, dal sindaco, dalla metà dei comitati locali nel territorio della Città di Pola e dal 20% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.
Articolo 26
Il Consiglio municipale è tenuto a considerare la proposta presentata per l'indizione del referendum, il pi๠tardi entro il termine di 30 giorni dal giorno del ricevimento della proposta.
Articolo 27
La Decisione di indizione del referendum deve contenere la denominazione dell'organismo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto in base al quale si delibera durante il referendum, ossia l'indicazione della questione di cui gli elettori dovranno deliberare, la motivazione dell'atto o della questione per la quale viene indetto il referendum, la questione di referendum o le questioni, ossia una o pi๠proposte di cui decideranno gli elettori, e il giorno in cui il referendum avrà luogo.
La decisione di indizione del referendum viene pubblicata nel bollettino ufficiale della Città di Pola, nella stampa quotidiana locale, in altri mezzi di informazione pubblica e in qualche altro modo adatto.
Dal giorno in cui viene pubblicata la decisione di indizione del referendum al giorno in cui il referendum avrà luogo non devono passare meno di 20 e pi๠di 40 giorni.
Articolo 28
Il diritto alla votazione al referendum lo hanno i cittadini con residenza nel territorio della Città di Pola, ossia nel territorio per il quale viene indetto il referendum e che sono iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.
Articolo 29
La decisione emanata al referendum sulle questioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto è obbligatoria per il Consiglio municipale della Città di Pola.
Articolo 30
Il procedimento di esecuzione del referendum e della decisione emanata al referendum vengono sottoposti al controllo della legalità degli atti generali, effettuati dall'organismo centrale dell'amministrazione statale addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).
2. Conseguimento del parere
Articolo 31
Il Consiglio municipale puಠconseguire il parere dai raduni dei cittadini sulla proposta dell'atto generale o qualche altra questione nell'ambito della Città come pure di altre questioni definite dalla legge.
La proposta di conseguimento del parere di cui al comma 1 del presente articolo puಠessere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal sindaco.
Il Consiglio municipale è tenuto a osservare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dal giorno in cui la proposta viene ricevuta, e se la proposta non viene approvata, sulle ragioni del rigetto informerà il proponente.
Tramite la Decisione di cui al comma 1 del presente articolo vengono definite le questioni per le quali sarà richiesta l'opinione dalla riunione dei cittadini e il termine entro il quale il parere deve essere trasmesso.
Articolo 32
La riunione dei cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale.
Per le dichiarazioni tempestive alle riunoni dei cittadini è necessaria la presenza di al minimo il 5% degli elettori escritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio è stata convocata la riunione dei cittadini. Le dichiarazioni dei cittadini alla riunione dei cittadini è pubblica, e le decisioni vengono emanate con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti.
Articolo 33
Oltre alla forma indicata di consultazione dei cittadini di cui all'articolo precedente, il Consiglio municipale e il sindaco possono in determinate condizioni richiedere il parere dei cittadini anche in un altro modo.
3. Proposta degli atti
Articolo 34
I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione nell'ambito del Consiglio municipale.
Il Consiglio municipale puಠdiscutere sulla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, se la proposta viene sostenuta dalla firma di al minimo del 10% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori della Città di Pola.
Il Consiglio municipale è tenuto a dare la risposta ai richiedenti, entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della proposta.
4. Istanze e ricorsi
Articolo 35
I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto a presentare le istanze e i ricorsi per l'attività degli organismi della Città di Pola come pure per l'attività degli organismi amministrativi, e per l'atteggiamento scorretto dei dipendenti in questi organismi quando si rivolgono per realizzare i propri diritti e interessi o per l'esecuzione dei propri obblighi da cittadino.
La persona a capo dell'organismo amministrativo della Città di Pola ossia l'assessore competente è tenuto a rispondere alle istanze e ai ricorsi presentati entro il termine di 30 giorni dal giorno della presentazione dell'istanza, ossia del ricorso.
La realizzazione dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo viene assicurata istituendo il libro dei ricorsi, collocando la cassetta per le istanze e i ricorsi, tramite comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organismi della Città , e in quanto per ciಠesistono i presupposti tecnici, tramite la comunicazione elettronica (e-mail, modulo di contatto al sito web, net meeting e chat).