Statuto

XI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 100

La Città di Pola nell'ambito della sfera autogovernata provvede all'effettuazione delle attività che adempiscono alle necessità giornaliere dei cittadini nell'ambito delle attività comunali, economiche, sociali e di altre attività per le quali è stato definito dalla legge che vengono svolte come servizio pubblico. La Città di Pola provvede all'assicurazione dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo costituendo società commericali, istituzioni pubbliche, altre persone giuridiche e proprie strutture.
La Città di Pola puಠassegnare lo svolgimento di determinate attività a altre persone giuridiche e fisiche in conformità al contratto di concessione.

Articolo 101

Le attività comunali si svolgono come servizio pubblico.
La Città di Pola e le persone giuridiche e fisiche che svolgono le attività comunali sono tenute a provvedere allo svolgimento permanente e qualitativo di queste attività e effettuare la manutenzione delle strutture comunali e degli impianti allo stato funzionante.


Articolo 102

Le attività sociali sono l'educazione e l'istruzione, la scienza, la cultura, l'informazione, lo sport, l'educazione fisica, la cultura tecnica, la tutela dei bambini e l'assistenza ai bambini e dei giovani, la sanità , la tutela sociale, la tutela delle persone disabili e le altre attività in armonia con la legge.
La Città di Pola costituisce istituzioni pubbliche per lo svolgimento delle attività sociali per le quali la legge definisce che si svolgono come servizi pubblici.

Articolo 103

La Città di Pola puಠcostituire società commerciali per lo svolgimento delle attività economiche.
Il sindaco è membro dell'assemblea della società nelle società commericali in cui la Città di Pola possiede quote o azioni.

Articolo 104

Le società commerciali il cui fondatore è la Città di Pola ovvero nelle quali la Città di Pola ha le proprie quote o azioni sono indipendenti nello svolgere la propria attività e nell'esercizio conformemente alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, al contratto o statuto della società .
Le assemblee delle società commerciali sono tenute a ottenere l'approvazione preliminare del Consiglio municipale previo la deliberazione sulle modifiche dello status (annessione, associazione, assunzione, formazione e altro) e sulla cessazione della società .


Articolo 105

Le istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola sono indipendenti nello svolgimento delle proprie attività e nell'esercizio in conformità alla legge, alla prescrizione fondata sulla legge, all'atto di costituzione e allo statuto dell'istituzione.
L'atto di costituzione ossia lo statuto dell'istituzione puಠlimitare l'acquisizione, l'aggravio o l'alienazione degli immobili o di altri beni e il modo di disporre con i redditi.


Articolo 106

Le assemblee delle società commericali ossia le amministrazioni delle società commericali e i consigli d'amministrazione ossia i direttori delle istituzioni sono tenuti al minimo una volta l'anno a presentare la relazione sull'attività della persona giuridica come pure le relazioni degli organismi di controllo per l'anno d'esercizio passato al sindaco che ne prende visione e li trasmette al Consiglio municipale.
La relazione di cui al comma 1 del presente articolo si presenta il pi๠tardi entro il 30 giugno dell'anno corrente per l'anno d'esercizio passato.

Articolo 107

Per svolgere le attività comunali la Città di Pola puಠformare proprie strutture che non hanno la qualità di persona giuridica.
Il Consiglio municipale costituisce le proprie strutture tramite una decisione speicale nel modo e procedimento prescritto dalla legge o in base alle prescrizioni fondate legalmente.


Articolo 108

Nello svolgimento delle attività comunali economiche, sociali e di altre attività le persone giuridiche e fisiche sono tenute a intraprendere le misure per la tutela e la protezione dell'ambiente.