Statuto

XII. BENI E FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ

Articolo 109

Tutti gli oggetti mobili e immobili, e i diritti sui beni che appartengono alla Città di Pola, sono i beni della Città di Pola.

Articolo 110

I beni della Città sono gestiti dal sindaco e dal Consiglio municipale in armonia con le disposizioni della legge e del presente Statuto, da buon proprietario.

Articolo 111

La Città di Pola ha i redditi che nell'ambito della propria sfera autogovernata dispone liberamente.
I redditi della Città di Pola sono:

- le imposte cittadine, le sovrimposte, gli indennizzi, i contributi e le tasse, in armonia con la legge e le decisioni speciali del Consiglio municipale,
- i redditi dalla proprietà della Città e dai diritti sui beni,
- i redditi dalle società commericali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città ossia in cui la Città possiede quote e azioni,
- i redditi dalle concessioni,
- le ammende pecuniarie e l'utile dei beni confiscato per le violazioni firmate dalla Città di Pola in conformità alla legge,
- le quote nelle imposte in comune con la Regione istriana e la Repubblica di Croazia, e la quota aggiuntiva nell'imposta sul reddito per le funzioni decentralizzate in conformità alla legge speciale,
- i fondi di sussidio e le dotazioni della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio preventivo statale,
- altri redditi definiti dalla legge.

Articolo 112

Il Consiglio municipale emana la decisione che prescrive il tipo di imposta, l'importo dell' tasso per la sovrimposta cittadina ossia l'importo delle proprie imposte, l'esonero e le facilitazioni dal pagamento delle imposte, il modo di determinazione dell'imponibile, il pagamento delle tasse, le infrazioni fiscali e altre questioni di procedimento in armonia con la legge.

Articolo 113

La valutazione dei redditi e delle entrate annuali, e gli importi stabiliti delle spese e di altre uscite della Città di Pola vengono rappresentate nel bilancio preventivo della Città di Pola.
Tutti i redditi e le entrate del bilancio preventivo devono essere disposti nel bilancio preventivo e rappresentati conformemente alle fonti provenienti.
Tutte le spese e le uscite del bilancio preventivo devono essere stabilite nel bilancio preventivo e ragguagliate con i redditi e le entrate.

Articolo 114

La Città di Pola redige il bilancio dei beni in cui rappresenta il valore dei propri beni in armonia con le prescrizioni sulla contabilità .

Articolo 115

Il Bilancio preventivo della Città di Pola e la decisione di esecuzione del bilancio preventivo viene emanata per l'anno finanziario corrente e vale per l'anno in cui è stato emanato.
L'anno finanziario è il periodo di dodici mesi, che inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 116

Il Consiglio municiaple emana il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo nel modo e entro i termini prescritti dalla legge.
In quanto il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo non puಠessere emanato entro il termine previsto, il Consiglio municipale emana la decisione sul finanziamento provvisorio nel modo e procedimento prescritti dalla legge.
Il finanziamento provvisorio viene svolto al massimo per i primi tre mesi dell'anno finanziario.

Articolo 117

Se durante l'anno finanziario vengono diminuiti i redditi e le entrate ossia se si aumentano le uscite e le spese, il bilancio si deve equilibrare diminuendo le uscite e le spese previste ossia si procurano nuovi redditi e entrate.
Il ragguaglio del bilancio viene effettuato tramite le modifiche e integrazioni del bilancio conformemente il procedimento prescritto per l'emanazione del bilancio preventivo.


Articolo 118

Il Consiglio municipale emana la relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio preventivo, in conformità al procedimento e ai termini stabiliti dalle prescrizioni legali vigenti.

Articolo 119

La Città di Pola si puಠindebitare prendendo prestiti, mutui e rilasciando tiroli di credito in armonia con le prescrizioni legali vigenti.
La persona giuridica di proprietà maggioritaria diretta o indiretta della Città di Pola e delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pola puಠindebitarsi a lungo termine soltanto con l'approvazione del proprietario maggioritario, ossia del fondatore in armonia con la legge speciale e gli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 120

La Città di Pola puಠdare garanzia alla persona giuridica di sua proprietà maggioritaria diretta o indiretta o all'istituzione di cui è fondatore per l'adempimento degli obblighi della persona giuridica o dell'istituzione in armonia con la legge speciale e gli atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 121

Il patrocinio sulle manifestazioni, spettacoli e raduni non si possono accettare in quanto nel bilancio preventivo non sono provvisti i fondi adeguati necessari per gli obblighi finanziari che risultano dall'accettazione del patrocinio.

Articolo 122

L'esercizio materiale e finanziario completo della Città è controllato dal Consiglio municipale.
La legalità , lo scopo e la tempestività di uso dei fondi finanziari della Città sono controllati dal ministero addetto.