Statuto

XIII. ATTI DELLA CITTÀ

Articolo 123

Il Consiglio municipale in conformità ai diritti e alle autorizzazioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, la relazione sull'esecuzione del bilancio preventivo, le decisioni, le delibere, le raccomandazioni, le declarazioni e gli altri atti generali.
Il Consiglio municipale emana i decreti e gli altri atti generali, quando in armonia con la legge risolve le singole questioni.
Il testo emendato dello Statuto, del Regolamento di procedura del Consiglio municipale e di altri atti generali del Consiglio municipale, viene presentato dal- l'organismo di lavoro competente del Consiglio municipale.

Articolo 124

Nell'ambito del proprio campo di attività il sindaco emana le decisioni, le delibere, i regolamenti, le istruzioni e gli altri atti generali e singoli quanto autorizzato dalla legge e dall'atto generale del Consiglio municipale.

Articolo 125

Gli organismi di lavoro del consiglio municipale emanano le delibere e le raccomandazioni.

Articolo 126

Il sindaco provvede all'esecuzione degli atti generali di cui all'articolo 123 del presente Statuto, nel modo e procedimento prescritti dal presente Statuto, e svolge il controllo sulla legalità del lavoro degli organismi d'amministrazione.

Articolo 127

Gli organismi amministrativi della Città nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale e del sindaco emanano i singoli atti che risolvono i diritti, gli obblighi e gli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche.
Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente articolo, si puಠpresentare ricorso al ministero competente, se tramite la legge speciale non è prescritto diversamente.
Per l'emanazione dei singoli atti vengono applicate adeguatamente le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo in generale e di altre prescrizioni.
Nell'esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale i singoli atti vengono emanati anche da persone giuridiche alle quali tramite la decisione del Consiglio municipale, in armonia con la legge, sono state assegnate le autorizzazioni pubbliche.

Articolo 128

I singoli atti che risolvono l'obbligo di determinazione dell'imponibile, dei contributi e indennizzi vengono emanati nel procedimento amministrativo sommario.
Il procedimento amministrativo sommario viene effettuato anche nell'emanazione di singoli atti che risolvono i diritti, gli obblighi e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche da parte delle persone giuridiche di cui la Città di Pola è fondatore.
Contro gli atti singoli del Consiglio municipale e del Sindaco che risolvono i diritti, gli obblighi e gli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche, se tramite la legge speciale non è definito diversamente, si puಠintentare la controversia amministrativa.

Articolo 129

Il controllo sulla legalità degli atti generali del Consiglio municipale nel suo campo autogovernato viene svolto dall'ufficio per l'amministrazione statale nella Regione istriana e dagli organismi centrali competenti dell'amministrazione statale, ciascuno nel proprio campo di attività .

Articolo 130

Le disposizioni dettagliate sugli atti della Città di Pola e del procedimento di emanazione degli atti vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio municipale.


Articolo 131

Gli atti generali previo l'entrata in vigore vengono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.
Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione, tranne nel caso in cui per motivi particolarmente giustificati, tramite un atto generale viene definito che l'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Gli atti generali non possono avere azione retrograda.