Statuto
XVI. TUTELA DELLE CARATTERISTICHE AUTOCOTNE, ETNICHE E CULTURALI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
Articolo 136
Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona si provvede la piena affermazione della loro identità individuale e collettiva indipendentemente dalla loro quota nel numero totale degli abitanti.
Articolo 137
Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona che vivono nel territorio della Città , per realizzare la libertà di espressione delle proprie particolarità nazionali, allo scopo di tutelare e sviluppare i livelli di convivenza realizzati, viene garantita in armonia con la Costituzione, le leggi, il presente Statuto e gli altri atti generali e singoli della Città , e in conformità ai contratti internazionali anche l'uso paritetico della lingua italiana, lo sviluppo della propria cultura, e l'educazione e l'istruzione nella propria lingua.
Articolo 138
Negli edifici della sede della Città di Pola, oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e della Città di Pola è sempre issata anche la bandiera della comunità nazionale italiana autoctona.
Articolo 139
Nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e nelle sezioni delle scuole elementari, e nelle scuole medie superiori in lingua italiana, si provvede, in armonia con la legge e gli standard pedagogici, lo studio obbligatorio della lingua croata.
Articolo 140
Per ottenere l'obiettivo di applicazione paritetica pratica e diretta della lingua croata e italiana nelle scuole elementari e medie superiori in lingua croata nella Città di Pola si provvede allo studio della lingua italiana.
Articolo 141
La Città di Pola da il sussidio materiale e morale e stimola la costituzione e l'attività delle istituzioni della nazionalità italiana allo scopo di sviluppare tutte le attività nelle sfere della cultura, dell'istruzione e altri campi di attività .
La Città di Pola riconosce la Comunità degli italianai quale rappresentante ufficiale autonomo, democratico e non appartenente ad alcun partito politico di tutti gli appartenenti alla nazionalità italiana con l'attributo di natura economica, culturale e sociale.
Articolo 142
La Città di Pola assieme alle altre unità di autogoverno locale in cui vivono e svolgono la propria attività gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, stimola e da il sussidio all'attività delle scuole medie superiori per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, e offre il sussidio materiale anche agli alunni appartenenti alla comunità nazionale autoctona italiana che continuano a frequentare la scuola in lingua italiana esternamente alla Città di Pola.
Articolo 143
Per risolvere tutte le questioni relative alla realizazione dei diritti della nazionalità italiana autoctona il Consiglio municipale nominerà un Comitato speciale - come organismo lavorativo fisso di sette membri di cui quattro membri vengono proposti dalla Comunità degli italiani, e tre membri vengono nominati dalle file dei consiglieri.
Il vice sindaco eletto quale appartenente alla comunità nazionale italiana è respinsabile per le questioni della comunità nazionale italiana autoctona e per gli altri gruppi etnici.
In conformità alla proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio è tenuto a riconsiderare la questione di interesse personale per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, che non è stato approvato dal Consiglio.
Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona si provvede la piena affermazione della loro identità individuale e collettiva indipendentemente dalla loro quota nel numero totale degli abitanti.
Articolo 137
Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona che vivono nel territorio della Città , per realizzare la libertà di espressione delle proprie particolarità nazionali, allo scopo di tutelare e sviluppare i livelli di convivenza realizzati, viene garantita in armonia con la Costituzione, le leggi, il presente Statuto e gli altri atti generali e singoli della Città , e in conformità ai contratti internazionali anche l'uso paritetico della lingua italiana, lo sviluppo della propria cultura, e l'educazione e l'istruzione nella propria lingua.
Articolo 138
Negli edifici della sede della Città di Pola, oltre alla bandiera della Repubblica di Croazia e della Città di Pola è sempre issata anche la bandiera della comunità nazionale italiana autoctona.
Articolo 139
Nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e nelle sezioni delle scuole elementari, e nelle scuole medie superiori in lingua italiana, si provvede, in armonia con la legge e gli standard pedagogici, lo studio obbligatorio della lingua croata.
Articolo 140
Per ottenere l'obiettivo di applicazione paritetica pratica e diretta della lingua croata e italiana nelle scuole elementari e medie superiori in lingua croata nella Città di Pola si provvede allo studio della lingua italiana.
Articolo 141
La Città di Pola da il sussidio materiale e morale e stimola la costituzione e l'attività delle istituzioni della nazionalità italiana allo scopo di sviluppare tutte le attività nelle sfere della cultura, dell'istruzione e altri campi di attività .
La Città di Pola riconosce la Comunità degli italianai quale rappresentante ufficiale autonomo, democratico e non appartenente ad alcun partito politico di tutti gli appartenenti alla nazionalità italiana con l'attributo di natura economica, culturale e sociale.
Articolo 142
La Città di Pola assieme alle altre unità di autogoverno locale in cui vivono e svolgono la propria attività gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, stimola e da il sussidio all'attività delle scuole medie superiori per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, e offre il sussidio materiale anche agli alunni appartenenti alla comunità nazionale autoctona italiana che continuano a frequentare la scuola in lingua italiana esternamente alla Città di Pola.
Articolo 143
Per risolvere tutte le questioni relative alla realizazione dei diritti della nazionalità italiana autoctona il Consiglio municipale nominerà un Comitato speciale - come organismo lavorativo fisso di sette membri di cui quattro membri vengono proposti dalla Comunità degli italiani, e tre membri vengono nominati dalle file dei consiglieri.
Il vice sindaco eletto quale appartenente alla comunità nazionale italiana è respinsabile per le questioni della comunità nazionale italiana autoctona e per gli altri gruppi etnici.
In conformità alla proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio è tenuto a riconsiderare la questione di interesse personale per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, che non è stato approvato dal Consiglio.