Statuto

XVII USO DELLA LINGUA ITALIANA NEGLI ORGANISMI DELLA CITTÀ DI POLA, DELLE SOCIETÀ COMMERICALI PUBBLICHE E DI ALTRE PERSONE GIURIDICHE DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 144

In armonia con le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia e del presente Statuto, gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana hanno il diritto di uso libero della lingua italiana nella vita sociale e pubblica, e nella comunicazione ufficiale nelle attività pubbliche autogovernate della Città di Pola.

Articolo 145

Gli organismi della Città di Pola e le altre persone giuridiche indicate di cui all'articolo precedente del presente Statuto che sono spesso in contatto per iscritto o orale con gli appartenenti di nazionalità italiana, devono tra i loro dipendenti avere conformemente al tipo e al volume del lavoro il traduttore in rapporto di lavoro indeterminato oppure un adeguato numero di dipendenti che parlano l'italiano, ovvero sono tenuti in un altro modo a rendere possibile la comunicazione indisturbata.

Articolo 146

L'uso della lingua italiana negli assessorati della Città di Pola si riferisce a come segue:

a) i moduli, gli inviti, i certificati, i decreti e gli altri atti generali che vengono trasmessi, rilasciati o redatti dagli assessorati, ai cittadini di nazionalità italiana possono oltre al testo ufficiale in croato contenere anche il testo in lingua italiana, ossia possono essere soltanto in lingua italiana,
b) gli avvisi pubblici, gli inviti e altre informazioni pubblicati devono contenere oltre il testo ufficiale in lingua croata anche il testo in lingua italiana, e quando vengono pubblicati nei mezzi d'informazione pubblica locale si trasmettono in lingua croata e in lingua italiana,
c) le insegne e le indicazioni negli uffici che sono spesso in contatto con le persone di nazionalità italiana, vengono scritti in lingua italiana,
d) la celebrazione del matrimonio si puಠsvolgere anche in lingua italiana, se richiesto dalle persone che contraggono il matrimonio.

Articolo 147

Le insegne con le denominazione dei luoghi, delle vie e delle piazze vengono scritte in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 148

L'applicazione pratica delle disposizioni del presente Statuto allo scopo di provvedere al trattamento paritetico degli appartenenti alla nazionalità italiana, viene realizzato indipendentmente dalla richiesta formale di questi cittadini, esclusa la disposizione indicata di cui all'articolo 146 punto d.